COPPA ITALIA SERIE D: accolto il ricorso della Real Calepina

Stagione Sportiva 2024/2025 Comunicato Ufficiale N°11 del 26/09/2024 GARE DEL 11/ 9/2024 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 11/ 9/2024 REAL CALEPINA F.C. SSDARL – VIRTUSCISERANOBERGAMO190 Il Giudice Sportivo, – […]

Stagione Sportiva 2024/2025
Comunicato Ufficiale N°11 del 26/09/2024

GARE DEL 11/ 9/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 11/ 9/2024 REAL CALEPINA F.C. SSDARL – VIRTUSCISERANOBERGAMO190

Il Giudice Sportivo,
– letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla REAL CALEPINA F.C. S.S.D.A.R.L., con il quale si deduce la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore OPPIZZI SIMONE tesserato per la SSD SRL
VIRTUSCISERANOBERGAMO 1909;
– rilevato che al calciatore OPPIZZI SIMONE, all’epoca tesserato per la SANCATALDESE CALCIO, è stata comminata all’esito della
gara della Coppa Italia LND 2022/23 – SANCATALDESE CALCIO – PATERNO CALCIO del 28 agosto 2022, la squalifica per una gara per somma di ammonizioni di cui al C.U. n. 7 del 30 agosto 2022 emesso dal Dipartimento Interregionale;
– rilevato che la summenzionata squalifica non è stata scontata nella Coppa Italia 2022/23, non avendo la SANCATALDESE,
guadagnato l’accesso alle fasi successive del torneo;
– rilevato che nella stagione 2023/24 il calciatore OPPIZZI SIMONE (svincolato il 14/07/2023 dalla SANCATALDESE CALCIO)
veniva tesserato veniva tesserato per la Società U.S.D. CASATESE MERATE A.S.D. ed è stato inserito in distinta nelle quattro gare che il nuovo sodalizio ha disputate nella Coppa Italia LND 2023/24, non scontando la squalifica comminatagli;
– rilevato che nella presente stagione sportiva 2024/25 il calciatore OPPIZZI SIMONE veniva tesserato dalla SSD SRL
VIRTUSCISERANOBERGAMO 1909 con cui prendeva parte alla gara per il primo turno della Coppa Italia LND 2024/25, entrando in
campo dal minuto 13° del secondo tempo con il n. 13;
– rilevato che la squalifica comminata nella precedente stagione sportiva non è stata scontata prima di quella in epigrafe, alla quale il
medesimo, pertanto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 21, comma 6, e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, non aveva titolo a
partecipare;
P.Q.M.
Delibera:
1) di accogliere il reclamo;
2) di infliggere alla SSD SRL VIRTUSCISERANOBERGAMO 1909 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
3) di non addebitare la tassa di reclamo.

MdA